LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 19.(59)(50)
Procedure per l’approvazione dei piani dei parchi regionali.
1. Il provvedimento di adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato, a cura dell’ente gestore, negli albi pretori dei comuni e della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Ferma restando la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al primo periodo, nell’ambito dell’ente gestore del parco l’autorità competente per la VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dà anche atto degli esiti della valutazione di incidenza o che, in alternativa, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi dell’articolo 25 bis, comma 6 bis, della presente legge; il piano controdedotto, deliberato dall’ente gestore del parco, è trasmesso alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.(75)
2. Entro cento giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale, e alle disposizioni di legge in materia; quindi, procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.(76)
2 bis. (77)
2 ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.(78)
4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall’ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l’osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.
4 bis. Il termine del 30 giugno 2021 indicato ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007, è prorogato fino all’adozione da parte dell’ente parco della variante al piano territoriale di coordinamento delle aree interessate dall’ampliamento approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e comunque non oltre il 30 giugno 2022.(80)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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