Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 53
(Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)
1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.
2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari.
3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.
4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'articolo 59.
5. È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.
6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attività fuori del mercato, pena la revoca della assegnazione.
7. I mandatari e gli astatori non possono:
a) esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano;
b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per interposta persona.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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