Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 23
(Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)
1. Le funzioni amministrative concernenti le procedure di selezione per l'accesso ai servizi abitativi pubblici spettano ai comuni, che possono avvalersi per le attività istruttorie della collaborazione dell'ALER territorialmente competente previa stipula di apposita convenzione.
2. Al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di rendere accessibile il patrimonio abitativo disponibile e non utilizzato, i comuni possono integrare l'offerta dei servizi abitativi pubblici con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni di durata non inferiore ad otto anni rinnovabili in forma espressa. Alle unità abitative temporaneamente destinate a servizi abitativi pubblici si applicano le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi. Per la loro gestione, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell'ALER territorialmente competente.
3. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l'assegno sociale erogato dall'INPS. Al fine di garantire la sostenibilità economica e di favorire l'integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative annualmente disponibili. I comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.In caso di assegnazione dell'unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono inseriti in programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali. In caso di mancata adesione o partecipazione, da parte dei nuclei familiari, ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale, l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e di ogni ulteriore forma di sostegno pubblico relativo al servizio abitativo pubblico assegnato cessano.(22)
4. Per accedere ai servizi abitativi pubblici i nuclei familiari, a seguito dell'avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 3, presentano la domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale, nella quale sono pubblicate le unità abitative effettivamente disponibili suddivise per ente proprietario indicando la preferenza, indicativa e non vincolante, per la zona o per la frazione del comune, laddove disponibile. I comuni, le ALER e gli enti gestori, supportano, attraverso un apposito servizio, i soggetti richiedenti nella presentazione delle domande di accesso ai servizi abitativi pubblici, anche convenzionandosi con soggetti terzi. Sulla base delle domande presentate, la piattaforma informatica effettua gli abbinamenti, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative disponibili al momento dell'assegnazione, e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. Qualora le unità abitative presenti nella zona o frazione indicata dal richiedente non siano più disponibili, è assegnata una unità abitativa, in altra zona o frazione, adeguata al nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate al nucleo familiare del richiedente, la domanda è comunque presa in considerazione esclusivamente qualora vi siano unità abitative adeguate tra quelle eventualmente resesi disponibili successivamente all’apertura dell’avviso e fino all’approvazione della successiva graduatoria.(23)
4 bis. Per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda di assegnazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con le organizzazioni sindacali degli inquilini.(24)
4 ter. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4, secondo periodo, e 4 bis, definiscono, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, le modalità operative per l’accesso alla piattaforma informatica regionale e possono altresì individuare la specifica documentazione da presentare a supporto delle dichiarazioni da rendere nella domanda, anche ai fini di evitare errori nella compilazione della medesima domanda e di facilitare le successive operazioni di verifica dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici.(24)
5. Sulla base delle graduatorie formate dalla piattaforma informatica regionale, i comuni e le ALER assegnano le unità abitative, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici nonché delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Al fine di assicurare uniformità di valutazione, in fase istruttoria, delle domande per l’assegnazione delle unità abitative, i comuni e le ALER definiscono modalità di collaborazione, anche mediante l’utilizzo della piattaforma informatica regionale. I comuni, le ALER e gli enti gestori stipulano il contratto di locazione, predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.(25)
6. L'assegnazione delle unità abitative è effettuata in modo da assicurare l'integrazione sociale attraverso la presenza di nuclei familiari diversificati per categoria e composizione, in base ai criteri stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 3, tenuto conto delle seguenti categorie: anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22), disabili, individuando unità abitative idonee, ovvero altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità. Il regolamento regionale di cui al comma 3 può prevedere modalità prioritarie o altre misure di tutela ai fini dell’assegnazione delle unità abitative per una o più categorie di cui al presente comma, in particolare per gli anziani e i disabili, nonché sulla base di condizioni oggettive e soggettive legate al disagio familiare e abitativo di cui al comma 10, lettere a) e b) e, in particolare, dei nuclei familiari soggetti a procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.(26)
6 bis. Se, concluse le attività di cui ai commi 5 e 6, residuano unità abitative non assegnate, le stesse possono essere assegnate in deroga ai valori minimi e massimi di superficie utile residenziale stabiliti dalla tabella di cui all’articolo 9, comma 2, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), nei seguenti termini:(27)
a) i valori minimi possono essere ridotti di non oltre il 20 per cento;
b) i valori massimi possono essere incrementati di non oltre il 20 per cento.
6 ter. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’assegnazione si verifica una variazione dei componenti del nucleo familiare per nascita o morte o provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’ente gestore può procedere all’assegnazione di un’unità abitativa, ove disponibile, corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare, compreso il nascituro.(27)
7. Il limite economico massimo per l'accesso ai servizi abitativi pubblici è stabilito dal regolamento regionale con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente.
8. Il limite economico massimo per la permanenza nei servizi abitativi pubblici è stabilito dal regolamento regionale con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare assegnatario. Gli assegnatari la cui situazione economica equivalente (ISEE) supera la soglia economica di permanenza decadono dal diritto di usufruire del servizio abitativo pubblico.
9. Con il regolamento regionale di cui al comma 3 sono disciplinati:
a) le procedure e le modalità di programmazione triennale dell'offerta di servizi abitativi pubblici;
b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e la soglia economica dell'indigenza nonché le soglie economiche per l'accesso e la permanenza dei nuclei familiari nei servizi abitativi pubblici;
c) le modalità, le procedure e i termini per la pubblicazione, la selezione e l'assegnazione delle unità abitative mediante la piattaforma informatica regionale, che tengano conto anche delle unità abitative che si rendono disponibili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
c bis) (28)
d) (29)
e) le condizioni di disagio economico, familiare ed abitativo dei nuclei familiari, nonché i relativi punteggi ai fini della formazione delle graduatorie;(30)
f) i termini per la conclusione dei procedimenti di selezione e assegnazione delle unità abitative;
g) la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale nei casi di mutamento delle condizioni economiche del nucleo familiare assegnatario e di titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri; la decadenza nei casi di inadempimento degli obblighi incombenti sul nucleo familiare assegnatario e di mancata occupazione, da parte del medesimo nucleo, dell’alloggio assegnato;(31)
h) la mobilità dai servizi abitativi pubblici ai servizi abitativi sociali e viceversa, nei casi in cui si modificano le condizioni economiche del nucleo familiare.
10. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:
a) del disagio familiare, dato dalla presenza di persone ultrasessantacinquenni, con grave disabilità, minori, famiglie di nuova formazione, persone sole;(32)
b) del disagio abitativo, dato da condizioni abitative e dell'alloggio improprie, sovraffollamento, presenza di barriere architettoniche, rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato, procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazioni o da altre situazioni meritevoli di attenzione;(33)
c) del disagio economico, dato dalla situazione economica del nucleo familiare;
d) del periodo di residenza nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare e della durata del periodo di residenza in Regione.
11. I comuni e le ALER pubblicano in apposita sezione della piattaforma informatica regionale le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione, determinando, per ciascuna di esse, gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative sono assegnate anche emanando specifici avvisi a esse riservate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che sono decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.(34)
12. Il diritto di subentro nell'alloggio sociale è consentito ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio sociale per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione o provvedimento dell'autorità giudiziaria. In caso di decesso o di uscita volontaria dal nucleo familiare dell’assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che siano presenti nel nucleo familiare all’atto dell’assegnazione o l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso o l’uscita volontaria e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Le disposizioni in tema di subentro si applicano, se più favorevoli, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 bis dell’articolo 28 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.(35)
12 bis. Con riferimento ai casi nei quali il subentro non è stato consentito per difetto del requisito della convivenza continuativa con l’assegnatario o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi, gli enti proprietari procedono, su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, al riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall’unità abitativa, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022”, risiedono in tale unità dalla data in cui l’ente proprietario ne ha verificato l’utilizzo come abitazione principale in luogo dell’assegnatario. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l’esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell’anagrafe dell’utenza da effettuarsi nel corso del 2023.(36)
13. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell’autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario. Al fine di assicurare l’attuazione dei programmi di riqualificazione, nell’ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), gli enti proprietari possono assegnare una quota aggiuntiva di tali alloggi rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l’accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali del comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell’autonomia economica e sociale. I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa. Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni, sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale. Per la gestione dei servizi abitativi transitori di cui al presente comma, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell'ALER territorialmente competente.(37)
13 bis. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)) e dell’articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario, gli enti proprietari possono stipulare contratti ai sensi del comma 13, previa verifica del possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici.(38)
NOTE:
23. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 e ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Successivamente il comma è stato modificato dall'art.8, comma 1, lett. d)e lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16 e ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, lett. e), lett. f) e lett. g) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
29. La lettera è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. f), della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. g) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata modificata dall'art. 27, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
32. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 28 novembre 2018, n. 16. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, lett. i) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. h) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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