Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 39
(Interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. Al fine di consentire l'ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, la Giunta regionale individua, con regolamento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi su tale infrastruttura.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, con particolare riferimento alla correlazione con il modello di esercizio ivi previsto;
b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;
c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito all'adeguatezza tecnico-economico-funzionale dei progetti degli interventi, che devono prevedere la quantificazione del materiale rotabile necessario all'utilizzo della nuova infrastruttura;
d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti;
e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;
f) il monitoraggio dell'attuazione degli interventi.
3. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari dell'infrastruttura ferroviaria i relativi poteri espropriativi e la competenza all'adozione degli atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.
4. La Regione ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria stipulano un contratto di programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria. La durata del contratto è coerente con la durata della concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici ed un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007).
6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), all'assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l'ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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