Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione. I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 'Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)' e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).
2. La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.
3. La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica industriale e la presenza del settore manifatturiero, spina dorsale dell'economia lombarda.
4. La Regione promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale.
Art. 2
(Strumenti)
1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:
a) ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: consistenti in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). Tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio industria artigianato agricoltura, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese. Essi contengono precisi obblighi e diritti reciproci nella prospettiva di definire, in particolare, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, anche sotto forma di credito di imposta e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di insediamenti integrati ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione, fatte salve le norme a tutela di interessi primari costituzionalmente protetti. Allo scopo di sostenere gli investimenti privati finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti a livello interregionale o nazionale, la Regione adotta provvedimenti affinché gli accordi per la competitività possano eventualmente integrarsi nelle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previste da normative statali ed europee. L'accordo per la competitività può prevedere la valorizzazione del capitale umano, sulla base di accordi sindacali aziendali e territoriali anche ai sensi delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà), finalizzati anche al consolidamento della presenza di insediamenti produttivi, attivando gli strumenti delle politiche di formazione e politiche attive del lavoro e di politiche industriali di cui al presente articolo;
b) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese lombarde. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque denominate, gravanti sulle imprese;
c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde e nella promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito;(2)
d) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali dello sviluppo sostenibile e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio lombardo e dell'insediamento di imprese estere;(3)
e) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese manifatturiere lombarde, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione;
e bis) ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’: consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge 241/1990, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture stradali e impiantistiche e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l’esercizio delle attività produttive, ad eccezione delle grandi strutture di vendita, e di prestazioni di servizi. Gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell’intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e all’attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. L'avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo seguono la disciplina di cui all’articolo 7, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. La Giunta monitora con cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la replicabilità e l'ampliamento.(4)
2. Le garanzie fidejussorie previste dall’articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).(5)
2 bis. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 28 ter, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 e in applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento sono erogate a favore dell’impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare.(6)
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:(6)
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l’eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l’individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione.
2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all’avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all’impiego delle somme anticipate. (6)
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.(6)
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.(6)
Art. 3
(Attuazione)
1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:
a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda come modalità di politica attiva del lavoro prevista dalla l.r. 22/2006;
b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome confinanti;
c) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) (7)
e) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;
f) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia;
g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;(8)
h) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di autoimpiego;(9)
i) promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;(10)
j) promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
k) promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
l) promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese anche in raccordo con il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 8;
m) promuovendo, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;
n) investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza lombarda sui mercati di prioritario interesse;
o) promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l’attuazione e valutando l’efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità;(11)
o1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;(12)
o2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;(12)
o3) promuovendo l’attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi di sanità pubblica negli ambienti di lavoro, e assistendo le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio;(13)
o bis) istituendo presso la Giunta regionale un Comitato denominato “Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà” (RAID), con il fine di garantire il sostegno alle imprese e contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà salvaguardando al contempo l’occupazione. Per lo svolgimento del servizio la direzione generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione opera in stretto raccordo con il Comitato RAID. Può far parte del Comitato anche personale esterno in possesso di provata esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale con rapporto di lavoro autonomo, da utilizzare per un periodo non superiore a cinque anni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità. La Giunta regionale provvede a definire le competenze specifiche del Comitato RAID, le modalità con cui reperire le professionalità adeguate, i contenuti dei provvedimenti di incarico tra cui la durata del rapporto, la qualifica e il relativo trattamento economico. Le spese derivanti dalla presente lettera, stimate in 300.000,00 euro annue, trovano copertura a valere sulla missione 14 – programma 1 – titolo 1 “Spese correnti”.(14)
2. È istituito il comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale (SIREG) e il sistema camerale, la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti, nonché dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con i portatori di interessi, gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani, le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, agli Stati Uniti e alle economie emergenti. Il comitato svolge le funzioni nell'ambito dell'attrattività con particolare riferimento agli investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi in raccordo con Finlombarda S.p.A..
3. La Giunta regionale, anche avvalendosi in modo sinergico delle competenze e delle risorse disponibili presso enti e società del SIREG e in collaborazione col sistema camerale e le associazioni di categoria, nell'ambito delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione, adotta provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. La Giunta definisce un sistema conoscitivo che, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), favorisce la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive con l'indicazione delle infrastrutture di servizio, delle tipologie di settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio e delle informazioni relative al capitale umano in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed europee e ne promuove la diffusione sia a livello nazionale sia internazionale.(15)
4. Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARPA assicura la separazione funzionale tra le attività di cui al periodo precedente e quelle svolte nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le risorse finanziarie del proprio bilancio.
5. Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi degli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.
6. La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, anche avvalendosi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), replicabili sul territorio lombardo. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.
7. La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.
8. In via sperimentale, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'avvio di nuove attività di impresa o la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale individua il responsabile degli accordi per la competitività. In caso di persistenti carenze delle funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) il responsabile degli accordi per la competitività, anche in raccordo con le associazioni imprenditoriali, segnala le inadempienze rilevate alle amministrazioni competenti e, d'intesa con le camere di commercio, promuove l'adozione di appositi piani di adeguamento e fornisce la necessaria assistenza.
Art. 3 bis
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)(16)
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all’Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all’affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l’oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta regionale fornisce linee guida per l’applicazione di quanto previsto dal comma 1.
Art. 3 ter
(Microcredito)(17)
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
Art. 3 quater
(Semplificazione degli strumenti finanziari)(17)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del D.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell’elenco di cui all’articolo 112 del citato decreto legislativo.
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
Art. 4
(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare) (18)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.
Art. 5
(Aggregazioni)
1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai cluster tecnologici e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.
2. La Regione a sostegno dello sviluppo delle aggregazioni di cui al comma 1 promuove:
a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda s.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;
b) le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.
Art. 5 bis(19)
(Filiere produttive)
1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell’ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.
2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l’occupazione, sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’innovazione dei processi produttivi e dell’organizzazione, all’internazionalizzazione, alla condivisione di risorse e conoscenze, alla sostenibilità economica e ambientale, all’economia circolare e al ritorno di produzioni strategiche sul territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui al primo periodo.
Art. 5 ter(20)
(Musei di impresa della Lombardia)
1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell’industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l’attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d’impresa.
2. Ai fini del presente articolo, per museo di impresa si intende la raccolta e l’esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l’allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce il riconoscimento “Museo di Impresa”, destinato alle imprese aventi sede in Lombardia e, con la deliberazione di cui al comma 4, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale;
b) promuove la rete dei musei di impresa, anche attraverso la realizzazione di un portale digitale di tali musei e dei loro archivi, riconosciuti e presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i principali soggetti che operano in questo ambito;
c) promuove forme di collaborazione tra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera a) e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali;
d) sostiene progetti di realizzazione di nuovi allestimenti, anche digitali, e di valorizzazione dei siti esistenti, ivi comprese aree visitabili di siti produttivi;
e) sostiene progetti di promozione, in Italia o all’estero, dell’attività dei musei di impresa presenti sul territorio regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati criteri e modalità per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Art. 6
(Semplificazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L’istanza, la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica. La documentazione, costituita dall’istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d’impresa, ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell’articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l’imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d’impresa e l’amministrazione pubblica non può chiederne neppure l’esibizione.(21)
1.1. Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all’articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).(22)
1.2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.(22)
1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), per i procedimenti amministrativi relativi a materie di competenza regionale e inerenti alle attività di cui al comma 1, il soggetto interessato può chiedere all'amministrazione procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari alla eventuale presentazione formale dell'istanza, della SCIA o della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria applicabile. L'amministrazione procedente fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della SCIA o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente dall'amministrazione procedente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e del sistema camerale, sono definite le modalità per il monitoraggio sull'attuazione di quanto previsto al presente comma.(23)
2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della SCIA, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d’impresa. Qualora, all’esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell’atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza.(24)
3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In caso di cessazione dell’attività, nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il sistema camerale, l’impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell’interoperabilità previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.(25)
4. L’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all’articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all’esercizio dell’attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell’impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività.(26)
6. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.
7. La Regione può individuare ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L’elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all’organizzazione dei dati riportati nella modulistica informatica, è pubblicato sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, sul sito web delle Agenzie per le imprese, sul sito delle Camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.(28)
8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell’art. 43-bis del d.p.r. n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).(29)
9. La Regione assicura:
a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;
b) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.
b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d’impresa, nel rispetto dell’articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 219/2016;(30)
b ter) l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, mediante l’interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 per le finalità di cui all’articolo 18, comma 2, della stessa legge;(30)
b quater) l’acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d’impresa attraverso l’interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.(30)
10. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti.
11. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine viene istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000.(31)
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).(32)
Art. 7
(Amministrazione unica)
1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.
3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità degli sportelli unici associati per le attività produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del personale.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del d.p.r. 160/2010.
5. La domanda di avvio del procedimento è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.
6. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:
a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, ove non ricorra il caso di cui alla lettera b);(33)
b) indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, laddove la conclusione del procedimento sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale.(34)
8. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.
9. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:
a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.
10. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6 senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo di cui al precedente periodo o della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6, lettera b), è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.(36)
11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 e alle disposizioni di cui alla l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
Art. 8
(Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese)
1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) rappresentato dal direttore generale pro-tempore della direzione generale competente in materia di attività produttive.
2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le funzioni di:
a) vigilanza sulla semplificazione;
b) monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio lombardo;
c) elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo lombardo anche in raccordo con il Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
d) valorizzazione e promozione sul territorio lombardo delle migliori pratiche per le MPMI anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici anche appartenenti al sistema regionale.
Art. 9
(Sistema integrato dei controlli)
1. Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, in coerenza con l'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato sull'utilizzo di strumenti di open data:
a) proporzionalità;
b) contestualità;
c) prevenzione;
d) reciprocità;
e) affidamento;
f) buona fede.
2. In ogni caso, le irregolarità riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico. Le pubbliche amministrazioni, all'esito di procedimenti di verifica, non possono richiedere adempimenti ulteriori né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti in merito alle certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, è disciplinata dall'articolo 11, comma 1, della l. 180/2011.
4. La Giunta regionale promuove azioni per favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, da parte delle imprese lombarde, l'utilizzo di tecniche di gestione del rischio per l'individuazione e la mitigazione del rischio di corruzione, irregolarità e frodi, integrate con i sistemi di controllo interno, anche sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.
Art. 9 bis(38)
(Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 10(39)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio lombardo;
g) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese connesse alle iniziative di natura sperimentale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 6, si fa fronte con le risorse allocate presso il 'Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della competitività' istituito alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria PMI e artigianato) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:
a) rientri fondi finalizzati per interventi sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e sulla legge 27 ottobre 1994, n. 598 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi) per euro 8.780.000,00;
b) risorse 'Fondo Attrattività degli investimenti' allocato presso Finlombarda S.p.A. per euro 12.000.000,00.
2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate entro i limiti massimi delle somme a disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Ogni anno, sulla base delle iniziative sperimentali approvate e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede a un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.
4. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate rispettivamente alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) e alla Missione 7 (Turismo), nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
5. Per gli anni 2014 e 2015 le spese di cui ai commi 1 e 4 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate, alle missioni/programmi di cui al c omma 4, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5 bis. Alle spese connesse all’attuazione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e bis), quantificate in sede di prima attuazione in euro 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nel limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, programma 1 “Industria, PMI e artigianato” - Titolo I “Spese correnti” e Titolo II “Spese in conto capitale”.(40)
5 ter. Alla spesa per le misure di sostegno di cui all’articolo 5 bis, comma 2, stimata in complessivi euro 2.000.000,00 nel 2023, si fa fronte con le risorse già stanziate rispettivamente per euro 1.200.000,00 alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01 ‘Industria pmi e artigianato’ - Titolo 2 ‘Spese in conto capitale’ e per euro 800.000,00 alla missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 02 ‘Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(41)
5 quater. All’attuazione dell’articolo 5 bis, comma 2, concorrono le risorse del PR FESR 2021-2027 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo strategico O1, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”, quantificate in euro 47.000.000,00 nel settennio, di cui euro 6.000.000,00 nel 2023, euro 9.000.000,00 nel 2024 ed euro 13.000.000,00 nel 2025.(41)
5 quinquies. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 ter, comma 3, lettere c) ed e), stimate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 150.000,00, per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025, della missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 1 ‘Industria, PMI e Artigianato’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ e corrispondente riduzione della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 3 ‘Altri Fondi’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.(42)
5 sexies. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 ter, comma 3, lettera d), stimate in euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 si provvede con incremento di euro 350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024 e 2025 della missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 1 ‘Industria, PMI e Artigianato’ - Titolo 2 ‘Conto capitale’ e corrispondente riduzione della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 3 ‘Altri Fondi’ - Titolo 2 ‘Conto capitale’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.(42)
5 septies. Per gli esercizi successivi al 2025 all’autorizzazione delle spese di cui ai commi 5 quinquies e 5 sexies si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(42)
Art. 12
(Abrogazioni)
1. La presente legge abroga la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia)(43).
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale 2 ottobre 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 'Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia')(44);
b) il comma 1, dell'articolo 57, della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(45);
e) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(46).
3. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti attuativi della l.r. 1/2007.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regi one.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 1 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 21, comma 3, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. b) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2023, n. 6. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. e) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. g) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
39. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. r) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
43. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 2 ottobre 2013, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
45. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
46. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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