Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto, principi e finalità)
1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
2. La presente legge:
a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:
1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;
3) concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, inclusi quelli di contenimento della spesa, definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea, nel rispetto dei principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);(1)
b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all'articolo 18.(2)
4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il territorio dell’insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l’allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), per gli altri territori.(3)
TITOLO II
RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA
Art. 2
(Delimitazione delle zone omogenee)
1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge(4), comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.
2. Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.
3. In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.
4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al comma 1 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
Art. 3
(Costituzione delle comunità montane)
1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.
2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva.
3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.
Art. 4
(Organi della comunità montana)
1. S ono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.
2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.
3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:
a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;
b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;
c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.(5)
4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.(6)
6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12, ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell’articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo, e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.(7)
Art. 5
(Attribuzioni degli organi)
1. Spetta all'assemblea:
a) approvare lo statuto;
b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;
f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c);
i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.
2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:
a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;
b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
c) l'approvazione dei piani attuativi.
3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.
Art. 6
(Principi di organizzazione)
1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
2. La comunità montana ispira i propri procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.
Art. 7
1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.
2. Lo statutoè deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Lo statutoè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.
Art. 8
(Strumenti di programmazione)
1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.
4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.
5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una riunione alla quale è invitato a partecipare un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.(8)
6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.
8. Il piano di cui al comma 7 e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.
Art. 9
(Competenze della comunità montana)
1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.
3 bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).(9)
4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.
6. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l'efficienza, la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
Art. 10
(Ricognizione delle funzioni conferite)
1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani))(11)
1. All'articolo 5 della l.r. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
'4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l'elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:
a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
b) i tempi di realizzazione delle opere;
c) le compartecipazioni finanziarie;
d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'articolo 3.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.
6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.'.
Art. 12
(Programmazione finanziaria e contabilità)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.
2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.
2 bis. Le comunità montane concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le misure determinate dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni normative in materia.(12)
4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
Art. 13
(Fonti di finanziamento)
1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
c) (14)
c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio.(15)
2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla l.r. 25/2007.
2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all’articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.(16)
2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l’intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all’articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.(17)
2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.(18)
3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.
Art. 13 bis
(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)(19)
1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.
2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.
3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell’esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell’organo di revisione.
5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.
6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell’organo di revisione.
7. In caso di mancata adozione da parte dell’ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l’articolo 15, comma 3.
Art. 14
(Rapporti tra enti)
1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.
4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo. La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2012).(20)
Art. 15
(Rapporti con la Regione)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l’applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell’esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022”.(21)
3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell'esercizio delle funzioni o nell'erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l'efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:
a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:
1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all'articolo 3;
b) in caso di gravi violazioni di legge;
c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente.
5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4è disposto lo scioglimento dell'assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.
TITOLO III
UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
Art. 16
(Tipologie di gestione associata)
1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:
a) unioni di comuni lombarde;
b) comunità montane;
c) altre forme associative.
Art. 17
(Libertà di adesione)
1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 20, di norma il territorio dell’insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l’allegato 1 della l.r. 33/2009 per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.(23)
3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all'articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.(24)
4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.
5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell'articolo 18.
Art. 18
(Unioni di comuni lombarde)(25)(26)
1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(27)
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. E’ in ogni caso concessa al comune partecipante la facoltà di recesso unilaterale dall’unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all’articolo 17 della presente legge, il comune che recede dall’unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l’esercizio associato di funzioni o servizi.(28)
4 bis. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), il cui articolo 13 ha modificato il comma 4 del presente articolo, gli statuti delle unioni di comuni lombarde si intendono automaticamente adeguati riguardo alla facoltà di recesso unilaterale senza alcun effetto sanzionatorio di cui al terzo periodo dello stesso comma 4.(29)
5. Sono organi dell’unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.(30)
6. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
7. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. Il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
8. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
9. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi a essa trasferiti.
10. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.
11. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.
Art. 19
(Destinatari dei contributi)
1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:
a) unioni di comuni lombarde;
a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all’articolo 20 ter.(31)
b) (32)
1 bis. (33)
1 ter. Per il coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento la Regione si avvale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di Eupolis Lombardia.(34)
2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento, nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” - programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 1 del bilancio regionale.(35)
Art. 20
(Concessione dei contributi regionali)
1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all’articolo 19, comma 1, lett. a), sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì: (36)
a) la durata del contributo;
b) le modalità di erogazione e revoca del contributo;
c) l’individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo.
I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio.
2. L'unione beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.(37)
3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di: (38)
a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
b) numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;
c) popolazione residente nei comuni aderenti e numero di comuni coinvolti;
d) presenza nell’unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell’articolo 2, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
e) presenza nell’unione di comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
f) presenza di un unico segretario per l’unione e per un numero cospicuo dei comuni dell’unione;
g) densità della popolazione residente nei comuni aderenti;
h) modalità di gestione che prevedano l’affidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
i) differenze di capacità tributaria calcolata sulla base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IMU.
3 bis. (39)
4. Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di comuni sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).(40)
4 bis. In caso di fusione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, della maggioranza o di tutti i comuni aderenti a un’unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum, rapportato all’ultimo contributo ordinario erogato alla stessa unione ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo, in misura comunque non superiore all’importo già calcolato in riferimento ai singoli comuni aderenti all’unione ed estinti a seguito dell’istituzione del nuovo comune, tenuto conto del complesso delle domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per l’annualità di riferimento. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il termine di cui al secondo periodo.(41)
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016).(42)
4 quater. Il requisito per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19“Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) si applica, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale 27 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2“Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19‘Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali’”), limitatamente all’esercizio di una sola delle due funzioni indicate alla stessa lettera b).(43)
Art. 20 bis
(Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde)(44)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle unioni di comuni lombarde. L'iscrizione al registro è condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale disciplina i termini e le modalità per l'iscrizione e la gestione del registro di cui al comma 1.
Art. 20 ter
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale)(45)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, di cui all’intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l’erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all’articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all’articolo 4 dell’intesa di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.
Art. 21(46)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che, per le diverse forme associative previste, documenta e descrive:
a) il dinamismo associativo che si è verificato, in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;
b) i servizi oggetto di esercizio associato e i relativi risultati conseguiti, con particolare riferimento all'utenza raggiunta nei comuni coinvolti;
c) le azioni di supporto per gli enti locali realizzate dalla Regione;
d ) la spesa complessiva per la gestione associata nel periodo di riferimento e il grado di partecipazione dei comuni e della Regione.
2. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010
1 bis. Alle spese per il finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c bis), si provvede con le risorse di cui all’UPB 3.2.2.293 ‘Territorio montano e piccoli comuni’ dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013.(47)
2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.
3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 ‘Territorio montano e piccoli comuni’.(48)
Art. 23
(Norme transitorie e di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunit à montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.
2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.(49)
4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.
5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.
6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.(50)
6 bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane).(51)
6 ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b).(52)
7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:
a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.
8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.(53)
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.
10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.
11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.
12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.
13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.
15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.
16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.
18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro il 31 marzo 2011. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.(54)
19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.
21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per gli anni 2009 e 2010, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.(55)
21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.(56)
Art. 24
(Norme finali e abrogazioni)
1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee.(57)
2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima.(58)
3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane)(59) e l'articolo 6 della legge regionale 25/2007(60) non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.
4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statutoè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Sono abrogati, alla data dell'1 gennaio 2009:(61)
a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(62), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(63).
7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L’importo del contributo spettante all’unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all’articolo 20, se inferiore a quello risultante dall’applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.(64)
8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all’intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8 bis.(65)
8 bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.(66)
8 ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all’articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del co mma 8.(67)
8 quater. La Giunta regionale con deliberazione aggiorna l’elenco dei comuni relativi alle zone omogenee dell’Allegato A di cui all’articolo 23, comma 3, a seguito dell’entrata in vigore di leggi di istituzione, mediante fusione, di nuovi comuni, di mutamento di circoscrizioni comunali mediante incorporazione o di mutamento delle denominazioni comunali, approvate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), non comportanti modifiche della delimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge. L’elenco aggiornato dei comuni rientranti nelle zone omogenee di cui al precedente periodo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL); alla data di tale pubblicazione si intendono conseguentemente adeguati, nelle more del relativo aggiornamento, gli statuti delle comunità montane interessate dalla modifica dell’elenco dei comuni di cui al presente comma.(68)
Art. 25
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
4. La delimitazione definitiva delle zone omogonee è quella risultante dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. VIII/720. Vedi nota n. 3. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Torna al richiamo nota
26. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 101/2016. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Vedi anche per la decorrenza dell'applicazione l'art. 1, comma 2 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12. Torna al richiamo nota
45. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
46. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
49. La delimitazione definitiva delle zone omogonee è quella risultante dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. VIII/720 ( BURL 24 novembre 2008, n. 48, s.o.) che si riporta in coda alla presente legge solo per opportuna informazione. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
59. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
60. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
61. L'articolo è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
62. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
63. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
69. L'allegato A di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2008 VIII/720 (vedi Bollettino Ufficiale n. 48 del 24 novembre 2008), è stato modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 16 aprile 2019 XI/503 (vedi Bollettino Ufficiale n. 19 del 6 maggio 2019) e, in attuazione dell'articolo 24, comma 8 quater della presente legge, dalla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2022 XI/6692 (vedi Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2022). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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