Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 28
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), l'assemblea dei sindaci approva il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede alla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 2.(83)
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l'avviso pubblico ai sensi dell'articolo 8.(84)
3. I Comuni provvedono all’assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1“Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)”, fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all’avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.(85)
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e le graduatorie, provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale, cessano di avere efficacia.
5. Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l'ente proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016, che la relativa condizione economica non superi la soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 25.
5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione di cui all’articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell’8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3“Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)” hanno già ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.(86)
5 ter. Entro il 31 dicembre 2021 l’ente proprietario provvede ad aggiornare l’anagrafe dell’utenza del nucleo familiare destinatario di un provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 16/2016 i cui effetti sono stati sospesi dall’articolo 43, comma 11 quater, della medesima l.r. 16/2016. All’esito di tale aggiornamento: (87)
a) se il canone di locazione resta invariato o è ridotto, l’ente proprietario continua ad applicare il canone invariato o applica il canone ridotto, disponendo contestualmente la revoca del provvedimento di decadenza;
b) se il canone di locazione è incrementato, l’ente proprietario comunica all’assegnatario il canone di locazione rideterminato sulla base della condizione economica attuale dello stesso, ai sensi dei commi 4 e 5, dell’articolo 31, della l.r. 27/2009. Entro i successivi trenta giorni, l’assegnatario comunica all’ente proprietario l’accettazione o il rifiuto del nuovo canone. Nel caso in cui l’assegnatario accetti il nuovo canone, l’ente proprietario dispone la revoca del provvedimento di decadenza. Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, la sospensione degli effetti del provvedimento di decadenza cessa e l’ente proprietario, decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 25, avvia la procedura di rilascio dell’unità abitativa.
7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si siano resi morosi e abbiano rilasciato l'unità abitativa senza che nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 1/2004, possono presentare domanda di assegnazione, a condizione di aver previamente estinto il debito pregresso.
9. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale sui servizi abitativi sociali di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 16/2016, per l'assegnazione degli alloggi in locazione a canone moderato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 1/2004 anche ai fini dell'aggiornamento periodico della relativa anagrafe.
10. L'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 1/2004, da parte di Comuni, ALER e altri enti gestori dei servizi abitativi pubblici, se previsto nell'anno 2017, può essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016.
11. Le assegnazioni in deroga alla graduatoria, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1/2004, possono essere disposte sino alla data stabilita nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016.
12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitatamente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, purché, alla data dell’8 febbraio 2018 e all’atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune.(90)
12 bis. La disposizione di cui all’articolo 3, relativa all’approvazione del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall’anno 2022.(91)
12 ter. Sono fatte salve le attività e gli atti degli enti proprietari conseguenti agli avvisi pubblici emanati prima della data di pubblicazione del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici). Disposizioni per l’attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all’art. 14 della l.r. 7/2021 e all’art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie.”, comprese le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della suddetta data, nonché le relative procedure di assegnazione. Gli avvisi e le graduatorie di cui al primo periodo cessano di avere efficacia con la pubblicazione delle graduatorie definitive conseguenti agli avvisi emanati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso primo periodo e in ogni caso alla data del 30 giugno 2022.(92)
NOTE:
83. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
84. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
85. Il comma è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. c) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
86. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. d) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
87. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
88. Il comma è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
89. Il comma è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lett. e) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
90. Il comma è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. f) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
92. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi