Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 5
(Distretti del commercio)(12)
1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.
2. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.
2 bis. Nell’ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.(13)
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 58, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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