Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 10
(Controlli)
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.
3. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai comuni.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.
4 bis. (12)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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