Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

ALLEGATO A(94)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6#ann1

TABELLA RIEPILOGATIVA INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2012

1)
Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.



I
II
III
IV
V
VI grave
VII grave
VIII grave
IX grave
X grave
XI grave
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.



I
II
III
IV grave
V grave
VI grave
VII grave
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.



I
II
III
IV
V
VI
VII grave
VIII grave
IX grave
X grave
XI grave
XII grave
XIII grave
XIIII grave
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

2)
Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), dell’articolo 24 bis oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all’articolo 6 della legge 218/2003.



Fattispecie di sospensione
Prima sospensione
Seconda sospensione
Dalla Terza sospensione in poi
il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quaranta giorni (comma 8, lett. a) dell’art. 24 bis)
Gg 20
Gg 30
Gg 40
nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell’impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni (comma 8, lett. b) dell’art. 24 bis)
Gg 30
Gg 40
Gg 60

Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 bis



Fattispecie di sospensione
Prima sospensione
Seconda sospensione
Dalla Terza sospensione in poi
il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino ad un massimo di trenta giorni (comma 9, lett. a) dell’art. 24 bis)
Gg 7
Gg 14
Gg 30
nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente, viene disposta la sospensione per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni (comma 9, lett. b) dell’art. 24 bis)
Gg 20
Gg 30
Gg 45

NOTE:
94. L'allegato A è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2 della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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