Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale(1) e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2
(Beneficiari degli interventi)
1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.
Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime vulnerabili di cui all'articolo 90 quater del codice di procedura penale, mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio lombardo, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché i diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione;
c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
i) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle forze dell'ordine;
k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:
a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere), 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) e 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).
3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza(1) e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.(2)
3 bis. Per lo svolgimento delle attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria necessaria all’esercizio della funzione di cui al comma 1, lett. a), d) e h), il Garante può trattare anche le categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; è, a tal fine, consentita la loro raccolta, nonché la loro elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso gli uffici preposti al supporto del Garante. I dati personali di cui al periodo precedente possono essere comunicati alle competenti strutture regionali per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati e alle autorità competenti a ricevere le segnalazioni dal Garante, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. La diffusione di dati è ammessa solamente in forma statistica. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all’esercizio delle funzioni assegnate al Garante, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato possono essere definite con regolamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 196/2003.(3)
3 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.(4)
Art. 4
(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)
1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e, comunque, entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, lo stesso, con il supporto della struttura organizzativa dell'Ufficio per la tutela delle vittime di reati di cui all'articolo 6, istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. Il suddetto organismo consultivo può essere composto, anche da dipendenti di altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'Ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le relative amministrazioni di competenza.(5)
2. Il Garante, nell'elaborazione di linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.
Art. 5
(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)(1)
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ovvero della tutela dei consumatori o di tutela legale.
3. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
4. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere a una nuova elezione.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.
Art. 6
(Struttura organizzativa)
1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela della vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale sia della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento.(1)
2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni e con le province lombardi.
Art. 7
(Indennità di funzione)(1)
1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'a rticolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi.
NOTE:
1. Vedi art. 7, comma 2, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e art. 8, comma 5, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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