LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 2.
Inibizioni.
1. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali risultino dannose ricerche di acque minerali e termali, la regione può vietare tale attività.
2. Il divieto è stabilito per aree determinate e per tempi definiti con decreto del direttore generale competente su conforme deliberazione della Giunta regionale.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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