LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 10.
Trasferimenti.
1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l’autorizzazione del direttore generale competente.(8)
2. Non è ammessa, istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui al precedente articolo 4.
3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.
4. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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