LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 35.
Custodia del bene.
1. Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.(22)
2. L’incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.
NOTE:
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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