LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 37.
Decadenza.
1. La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:
a) non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24 e 43 della presente legge;
c) se gli siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica;
d) subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. La decadenza dalla concessione è pronunciata secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 11 previa contestazione dei motivi al concessionario, con provvedimento della giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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