LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 3.
Strumenti di programmazione economico-finanziaria.
1. Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.
1 bis. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità e le tipologie di intervento, volti a valorizzare e agevolare lo svolgimento delle attività agricole all’interno delle aree protette.(2)
2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al comma 1 e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell’art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.(3)
2 bis. Al fine dell’accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all’anno 2020, il differimento di tale termine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). (4)
2 ter. I parchi regionali accedono ai contributi regionali in conto capitale a condizione che utilizzino i beni mobili e immobili in modo coerente con le finalità di valorizzazione ambientale previste dalla presente legge e con le disposizioni degli statuti e dei disciplinari d’uso degli immobili stessi, nonché secondo le specifiche disposizioni regionali in materia.(5)
3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell’Azienda regionale delle foreste, nell’ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell’art. 14 e all’ultimo comma dell’art. 21 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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