LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 33.
Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi.(125)
1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell’ente competente, la Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.
1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell’ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili.(126)
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bisè nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.(126)
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.(126)
NOTE:
125. La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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