LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , N. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)

(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2

Art. 6.
1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d’intesa con la commissione consiliare competente.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 1108/1988. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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