LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 4.
Livelli di pianificazione.
1. I comuni, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l’installazione dei medesimi.
3. L’individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su:
a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
5. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).
6. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.
7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. (4)
8. È comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt. (5) .
10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.
11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all’ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto.
13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.
14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (7) .
NOTE:
5. Il comma sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4, è stato ripristinato a seguito della sentenza n. 331 del 27 ottobre 2003 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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