LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 5.
Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato "catasto"; il catasto è gestito dall’ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’ARPA impiega le informazioni acquisite nell’ambito dell’attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.(8)
3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l’ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.
4. L’ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all’ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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