LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 11.
Tutela sanitaria degli allevamenti di api.(7)
1. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale), chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell’ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario:(8)
a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;
d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica).
2. Il certificato di cui al comma 1è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
2 bis. Non è consentito l’acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista al comma 1.(9)
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 bis comporta l’applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché all’introito dei relativi proventi.(10)
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.
5. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all’accertamento, all’irrogazione della sanzione e all’introito dei relativi proventi.
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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