LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 14.
Fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia.
1. Il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.
2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero ed a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.
3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.
4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul fondo sono disciplinate con regolamento regionale. In via transitoria, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 7/13042.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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