Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 23 bis
(Uffici di pubblica tutela) (260)
1. Le ATS, le ASST, le AO, gli IRCCS di diritto pubblico e l'AREU istituiscono un ufficio di pubblica tutela, di seguito denominato UPT, quale organismo indipendente per la tutela dei diritti degli utenti. (261)
2. L'UPT in particolare:
a) segnala all'ente di appartenenza disfunzioni nell'erogazione di servizi e prestazioni al fine di evitare l'insorgere di contenziosi;
b) si raccorda con il difensore regionale e con altri organismi di tutela per risolvere in via consensuale questioni sollevate dagli utenti;
c) verifica che l'accesso alle prestazioni rese dalle unità d'offerta sociosanitarie avvenga alle condizioni previste nella carta dei servizi.
3. L'UPT ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento delle sue funzioni esclusivamente in merito agli specifici casi di cui si occupa e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio. Le informazioni e i chiarimenti richiesti devono essere forniti nel termine massimo di trenta giorni. In caso di mancato rispetto del termine previsto, l'UTP ne fa segnalazione alla Direzione generale competente in materia di sanità che interviene nel rispetto delle proprie competenze.
4. La responsabilità dell’UPT è affidata dal direttore generale, su proposta del collegio dei sindaci dell’ATS competente, a persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario e sulla base di apposito avviso pubblico. L’incarico di responsabile dell’UPT, rinnovabile per non più di tre volte, ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. L’indennità annua lorda onnicomprensiva spettante non è superiore all’indennità prevista dall’articolo 18 bis, comma 3, lettera b), per il Presidente del Nucleo di valutazione della struttura sanitaria. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese. Il direttore generale garantisce le condizioni per l’esercizio indipendente delle funzioni dell’UPT anche assicurando la messa a disposizione di mezzi e personale adeguato allo svolgimento di tali funzioni, nonché il coordinamento con le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). L’organizzazione e il funzionamento degli UPT, nonché i requisiti richiesti per la nomina del responsabile sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.(262)
4 bis. Nell’ambito della Direzione generale Welfare è istituito il Comitato di coordinamento degli UPT composto da un minimo di sette ad un massimo di nove responsabili. I membri del Comitato di coordinamento designano tra loro il proprio referente regionale.(263)
NOTE:
260. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 35, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
261. Il comma è stato modificato dall'art. 30, comma 1, della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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