Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 35
(Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso)
1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale.
2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all'articolo 39, ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in particolare:
a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;
b) proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti;
c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.
4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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