Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 154 bis
(Clausola valutativa)(230)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per regolare, sostenere, sviluppare e valorizzare il settore del commercio in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive quanto realizzato negli ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo svolte e i relativi esiti;
b) le misure implementate secondo gli indirizzi e gli atti programmatori di riferimento, specificando risorse stanziate e utilizzate, accordi stipulati, soggetti coinvolti nell’attuazione, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche, grado di partecipazione ai bandi, grado di copertura della domanda espressa e potenziale, andamento delle richieste di autorizzazioni;
c) i risultati raggiunti, anche con riguardo agli esiti occupazionali e al contenimento dell’uso del territorio, le criticità emerse nell’attuazione degli interventi ai punti precedenti, le ragioni di eventuali scostamenti dalle attese e le soluzioni adottate per farvi fronte;
d) gli specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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