Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 2
(Uso della telematica)
1. La Regione promuove l'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Al fine di rendere effettivo il diritto di informazione, anche finalizzato all'accesso agli atti, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, favoriscono l'utilizzo del sistema informativo regionale, in relazione ai documenti in esso raccolti e non sottratti all'accesso.
3. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere inoltrate anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, in conformità con il d.lgs. 82/2005.
4. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del d.lgs. 82/2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.
5. In attuazione delle disposizioni sull'interoperabilità delle basi dati e sull'interscambio informativo previste nel d.lgs. 82/2005, la Regione rende disponibili e promuove iniziative per l'utilizzo di piattaforme informatiche interoperabili per l'interscambio tra imprese e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni, in accordo con gli enti locali e con le autonomie funzionali, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b).
5 bis. La Giunta regionale, al fine di favorire la dematerializzazione nei processi di pagamento, promuove la diffusione della fatturazione elettronica individuando forme di premialità in favore di coloro che emettono, nei rapporti con la Regione e con gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, fatture esclusivamente in forma elettronica secondo le modalità e i formati individuati dall’amministrazione nel rispetto della normativa statale. Tali forme di premialità non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico dei predetti enti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sino al termine di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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