Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 18
(Contratti di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. I contratti di servizio, redatti in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, devono definire, per ogni tipologia di servizio, i parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, anche sulla base degli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti ai sensi dell'articolo 17. I contratti di servizio devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) incentivare lo sviluppo della qualità dei servizi offerti, l'ottimizzazione e il coordinamento della rete, attraverso un programma di esercizio dettagliato e regole operative per la variazione dei servizi e per il coordinamento con altre modalità di servizio;
b) garantire adeguati standard di servizio, anche tenendo conto della dinamica dei costi e dei ricavi;
c) ottimizzare i processi gestionali, anche attraverso l'introduzione di adeguati sistemi di premi e penali, di indennizzi a favore dell'utenza, nonché di strumenti di conciliazione;
d) sviluppare politiche commerciali volte ad incrementare i passeggeri trasportati ed i ricavi, anche attraverso l'espansione della rete di vendita, lo sviluppo di un'immagine coordinata dei servizi e la riduzione dell'evasione tariffaria;
e) assicurare il coinvolgimento obbligatorio delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 244/2007.
3. I contratti di servizio devono prevedere l'adozione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, con le modalità del comma 2, lettera e), e garantire la trasparenza dei dati rilevati mediante tale sistema, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 15, nonché disciplinare termini e modalità dell'informazione all'utenza.
4. L'efficacia dei provvedimenti concessori già prorogati in base alla normativa previgente cessa al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del d.lgs. 422/1997.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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