Legge Regionale 5 agosto 2015 , n. 22

Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 10 Agosto 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-08-05;22

Art. 8
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015 - 2017)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 25 dell'articolo 2 dopo le parole 'sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3' sono aggiunte le seguenti: 'e reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50'.
2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(9)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:
'c bis) ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi europei e nazionali per lo sviluppo della politica di coesione e ai finanziamenti concessi nel rispetto della disciplina o della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.'.
3. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia') (10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
'c bis) nelle more dell'adeguamento della disciplina sulle ASP conseguente alle modifiche di cui alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3, 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubblica di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia'), i direttori generali delle Asp di I classe e di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 3/2008, in ragione e per l'effetto dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno 2015 anche qualora designati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.'.
4. Alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 dell'articolo 2 la parola 'tre' è sostituita dalla seguente: 'quattro'.
5. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2015')(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa.
6. Fermi restando gli obblighi di ripristino e di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non è più dovuto il mantenimento delle garanzie fideiussorie prestate per gli oneri di smantellamento e ripristino ambientale relativi agli impianti di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).
7. Alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'6. La Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito e concedere ulteriori agevolazioni finalizzate a sostenere l'acquisto, da parte degli assegnatari e dei familiari conviventi, nonché dei familiari non conviventi di cui alla lettera b) del comma 2, degli alloggi di proprietà di ALER Milano, individuando, in tal caso, le risorse finanziarie necessarie.';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Per la finalità di cui al comma 1, ALER Milano è autorizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)) fino ad un massimo del trenta per cento degli alloggi di proprietà che risultano sfitti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. All'assegnazione degli alloggi di cui al presente comma si provvede, previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, con le modalità previste dall'articolo 13, comma 6 bis, del regolamento regionale 1/2004.'.
c) dopo il comma 8 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
'8 bis. In vigenza del piano straordinario di vendite di cui al comma 1, ALER Milano, al fine di favorire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, oltre all'impiego delle risorse disponibili, può conferire beni immobili e altri diritti reali immobiliari, per una superficie complessiva non superiore a 50.000 mq, a fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e facenti parte del sistema integrato dei fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del d.p.c.m. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), destinato all'housing sociale.
8 ter. I conferimenti di cui al comma 8 bis devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione presentati, anche da soggetti privati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
8 quater. Gli immobili oggetto di conferimento sono valutati al prezzo di mercato, determinato da perizia fornita da un esperto indipendente, tenuto conto del relativo stato di conservazione e di localizzazione fisica, nonché del contesto di riferimento.
8 quinquies. I conferimenti di cui al comma 8 bis sono effettuati a fronte dell'emissione di quote di partecipazione al fondo immobiliare che possono prevedere il solo rimborso del capitale in sede di liquidazione alla scadenza della partecipazione detenuta. La liquidazione delle quote può avvenire anche in natura, mediante il trasferimento di una componente di alloggi ristrutturati, da destinare alle esigenze abitative in regime di edilizia residenziale pubblica.'.
8. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogrativo della Regione Lombardia - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 26 bis le parole: 'in ogni seggio elettorale' sono sostituite dalle seguenti: 'in ogni plesso ospitante le sezioni elettorali';
b) il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 26 bis è abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 26 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nelle sezioni sorteggiate l'apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo per la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.';
d) alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 26 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché ad assicurare le finalità di cui al comma 1.'.
9. La Regione applica le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche rimodulando le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010, fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire.
10. In applicazione del comma 9, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le opportune rimodulazioni delle percentuali di riduzione delle singole voci di spesa individuate all'articolo 6 del d.l. 78/2010.
11. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)(15)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Regione, al fine di garantire un accesso appropriato, unico ed integrato alle unità d'offerta sociosanitarie e sociali, nonché per le misure di contrasto alla povertà definisce criteri oggettivi di valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni dell'utente. La valutazione multidimensionale analizza gli aspetti sanitari, sociosanitari, assistenziali e sociali del bisogno della persona e della famiglia, per assicurare l'integrazione e la continuità dei servizi di assistenza territoriale nell'ambito del piano assistenziale individuale. Della valutazione multidimensionale si avvalgono anche i comuni in sede di presa in carico della persona portatrice di bisogni non solo sanitari e sociosanitari, ma anche sociali particolarmente connessi a condizioni di fragilità.'.
12. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 36, la parola '2015' è sostituita con la seguente: '2016';
b) al comma 7 dell'articolo 36, la parola '2015' è sostituita con la seguente: '2016'.
13. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole 'le modalità del piano provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'le modalità del piano regionale';
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole 'e le indicazioni contenute nei piani provinciali' sono soppresse;
c) le lettere a) e h bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soppresse;
d) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'2. Entro il 30 settembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.';
e) dopo il comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione.';
f) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;
g) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 è aggiunta la seguente:
'i bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CE 14/06/2006, n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.';
h) al comma 1 ter dell'articolo 17 le parole ', ai fini di cui al comma 1, lettera c ter),' sono soppresse;
i) al comma 2 dell'articolo 17 le parole 'si avvale dell'Agenzia' sono sostituite dalle seguenti: 'si avvale anche dell'Agenzia';
j) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'definite con il concorso delle province' sono soppresse;
k) l'articolo 20 è abrogato;
l) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 le parole 'Con la medesima decorrenza' sono sostituite dalle seguenti: 'Nei termini stabiliti dalla normativa statale';
m) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
'Art. 43
(Funzioni delle province e della Città metropolitana)
1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:
a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/2006;
b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);
c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;
f) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.';
n) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'f) la nomina dei regolatori delle acque di cui all'articolo 43 del r.d. 1775/1933 e le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;';
o) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'h) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica, di cui all'art. 6 del r.d. 1775/1933, nonché l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa di cui al r.d. 1775/1933;';
p) la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'approvazione dei progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, per la quale Regione si avvale del parere dell'ARPA';
q) al comma 5 dell'articolo 45 la parola 'PTA' è sostituita dalla seguente: 'PTUA';
r) alla lettera c) del comma 1 all'articolo 46 bis dopo le parole 'scarichi in ambiente' sono aggiunte le seguenti: 'degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006';
s) il comma 4 dell'articolo 53 bis è sostituito dal seguente(18):
'4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.';
t) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 53 bis le parole ', sentite le province interessate' sono soppresse;
u) dopo il comma 6 dell'articolo 53 bis è aggiunto il seguente (18):
'6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.';
v) v) dopo il comma 1 dell'articolo 53 ter sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. L'obbligo di installazione di cui al comma 1 è esteso a:
a) derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico già concesse o rinnovate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 9 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', n. 7/2012 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione' e n. 5/2010 'Norme in materia di valutazione di impatto ambientale') per le quali, alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali', non è stata ultimata la procedura di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. 387/2003;
b) tutte le derivazioni superficiali di acqua pubblica soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale per le quali il relativo provvedimento contenente le determinazioni conclusive prevede o prevederà un valore di DMV inferiore al 10 per cento della portata media naturale annua (componente idrologica) anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
1 ter. I termini per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 bis sono indicati con atto del Direttore della Direzione regionale competente per materia.';
w) all'articolo 54, comma 2 bis, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
'a bis) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, manutenzione e trasmissione dati da parte del concessionario, dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rilasciato in alveo dalle opere di presa di cui all'articolo 53 ter;'.
14. Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato il piano di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003, la Regione verifica la coerenza dei criteri di localizzazione, di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della stessa legge regionale, con i contenuti della pianificazione regionale entro il medesimo termine di cui al precedente periodo. In caso di mancata coerenza, previa comunicazione regionale, gli enti provvedono ai necessari adeguamenti.
15. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'art. 37 è cosi sostituito:
'1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro, concede un contributo ordinario annuo in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.';
b) dopo il comma 1 dell'art. 37 è aggiunto il seguente:
'1 bis. La determinazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1 è definita secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 24 febbraio 2012, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2012, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2014, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 5 agosto 2014, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2015, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 175/2017. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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