Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 67 bis
(Disposizione relativa alle scuole)(47)
1. Le scuole si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti e servizi turistici collegati, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. a) del d.lgs. 79/2011.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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