Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 8
(Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna)
1. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza, entro un anno dalla pubblicazione nel BURL del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, necessari alla implementazione del SIT di cui all'articolo 5, comma 1, e alla approvazione del DAIE di cui agli articoli 6 e 7.
2. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 con cadenza biennale, entro il 31 marzo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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