Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 36
(Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario di acqua pubblica che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’autorità concedente, contenente, oltre ai dati identificativi della concessione, una dichiarazione relativa allo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione.
2. L’autorità concedente invia all’utente comunicazione di presa d’atto della rinuncia, contenente altresì le prescrizioni ai fini della conclusione della concessione e al ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 39. Successivamente alla verifica del ripristino dello stato dei luoghi, l’autorità concedente dichiara, con provvedimento motivato da comunicare al concessionario, l’avvenuta rinuncia alla concessione con conseguente cessazione dell’utenza.
3. L’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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