Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 7
(Attività a fini didattici o di dimostrazione)
1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune nel quale si svolgono, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05 in possesso della qualifica professionale.(10)
3. Le prestazioni, erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.(11)
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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