Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 18
(Gestione e sistema di riparto dei ricavi di STIL)
(Art. 44, comma 4, lettere e) e f), della Legge)
1. La gestione di STIL è assegnata al principale Affidatario dei servizi ferroviari regionali identificato dalla Giunta regionale, che vi provvede sulla base di un accordo stipulato tra i soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2, anche nella forma del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5. In alternativa alla stipula di un accordo, i soggetti suddetti possono costituire un consorzio ex art. 2612 Codice Civile o una società consortile ex art. 2615ter Codice Civile.
2. L'accordo stipulato oppure il consorzio costituito ai sensi del presente articolo regolano almeno, per i titoli STIL, le funzioni e i compiti di cui all'art. 7, commi 5 e 6. I contratti di servizio stabiliscono l'obbligo di aderire all'accordo oppure al consorzio di cui al comma 1 da parte dei soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a); in caso di mancata adesione è possibile, per il periodo di inadempimento, sospendere con atto del dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, i corrispettivi a favore dell'operatore ai sensi dell'art. 44, comma 4, lettera e) della Legge.
3. L'accordo, oppure lo statuto del consorzio di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Agenzie e all'Ente per la Navigazione.
4. Qualora sussistano rapporti contrattuali con modelli di remunerazione a costo lordo, in cui la titolarità dei ricavi tariffari spetti ad un Ente, quest'ultimo può delegare la controparte contrattuale ad aderire agli accordi oppure ai consorzi di cui al comma 1; in tal caso, l'Ente stabilisce forme idonee di tutela degli introiti di propria competenza.
5. Gli introiti relativi ai titoli STIL sono ripartiti sulla base di un meccanismo concordato tra i soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2 e gli Enti interessati, in caso di rapporti con modelli di remunerazione a costo lordo, in considerazione degli spostamenti effettuati da parte degli utenti. In caso di relazioni tra due località servite da differenti vettori, anche percorrendo diversi itinerari, il riparto avviene, salvo diverso accordo tra le parti, sulla base di rilevazioni sull'effettivo utilizzo del titolo da parte dell'utente ed applicando un criterio premiale in caso di riduzione dell'evasione tariffaria.
6. Laddove siano disponibili sistemi di bigliettazione elettronica, le rilevazioni sull'effettivo utilizzo dei titoli derivano dalle convalide rilevate; a tal fine è possibile rendere obbligatoria la convalida da parte degli utenti per ogni viaggio, per tutti i cambi mezzi effettuati durante l'itinerario di viaggio, nonché al termine del viaggio, e prevedere opportune sanzioni per i trasgressori.
7. Per i titoli integrati di cui all'art. 15, comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la tratta di collegamento tra diversi Bacini di Mobilità, il riparto tra la quota tariffata a tariffa STIL e quella tariffata a tariffa STIBM avverrà in proporzione alle rispettive tariffe non scontate che compongono la tariffa applicata. La quota tariffata a tariffa STIBM è attribuita a favore del gestore in conformità alla disciplina vigente nell'ambito del sistema di riparto definito dall'Agenzia competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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