Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 38
(Accesso all'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. La Regione, con regolamento, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio.
2. Per l'utilizzo della capacità di infrastruttura e per la fruizione dei servizi erogati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria è dovuto dalle imprese ferroviarie il pagamento di canoni e di corrispettivi. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti dalle imprese ferroviarie al gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono stabiliti con regolamento regionale. I canoni ed i corrispettivi sono definiti in misura tale da garantire la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per la circolazione e per gli ulteriori servizi erogati alle imprese ferroviarie. Il costo sostenuto dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per l'energia elettrica di trazione erogata alle imprese ferroviarie è imputato a ciascuna di esse, tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno.
3. Le funzioni attribuite all'organismo di regolazione dalla normativa europea e nazionale, in particolare per quanto riguarda le vertenze relative all'assegnazione della capacità, sono svolte da apposito organismo tecnico nominato dalla Regione e caratterizzato da piena autonomia ed indipendenza, la cui istituzione ed il cui funzionamento sono regolati con atto di Giunta regionale. Nelle more della sua istituzione, tali funzioni sono demandate alla competente direzione generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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