Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 6
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:(8)
a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
5 bis. L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l’attività di estetista.(9)
5 ter. L’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 5 bis, che ad opera della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA per entrambe le attività.(9)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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