LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità, oggetto e ambito di applicazione.
1. La presente legge, in conformità  agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà  e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con il vincolo del rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità  ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.
Art. 2.
Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
1. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività  dei servizi sociali), nonché alla realizzazione delle attività  e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 121, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e finalizzate alla piena attuazione della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà  sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.
2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità  di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.
Art. 3.
Trasformazione delle IPAB.
1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 ottobre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.(2)
2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale. L'entità  del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità  giuridica di diritto privato è ridotta alla metà .
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità  giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
6. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di IPAB di cui all'articolo 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianità  maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Agli atti di riordino delle IPAB si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 207/2001.
Art. 4.
Intervento sostitutivo.
1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 ottobre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell’articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l’IPAB inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 gennaio 2004, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell’articolo 3.(3)
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) struttura associativa;
b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
c) finalità  di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
d) riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382, concernente "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato") , come istituzioni svolgenti prevalente attività  educativo-religiosa.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede alla trasformazione in ASP.
4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.
5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.
6. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 4, comma 34, della l.r. 1/2000, la Giunta regionale, all'atto dello scioglimento dell'organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l'amministrazione dell'ente.
7. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.
Art. 5.
Fusione delle IPAB.
1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità  di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.
2. Le IPAB operative ma dotate di risorse economiche e patrimoniali inferiori all'entità  minima di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a deliberare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fusione con altre IPAB, finalizzata alla trasformazione, nei termini previsti dall'articolo 3, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP.
3. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale e comunale.
Art. 6.
Estinzione delle IPAB.
1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali siano esaurite le finalità  previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività  assistenziale ed educativa, ovvero non abbiano proceduto alla fusione di cui all'articolo 5, comma 2, e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, sono soggette ad estinzione.
2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione, dal comune del luogo in cui l'istituzione ha la propria sede legale ovvero dall'autorità  di controllo territorialmente competente; può inoltre essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà  contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.
3. Nel caso in cui l'estinzione non sia proposta dall'autorità  di controllo, quest'ultima deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta formulata da uno dei soggetti indicati al comma 2; trascorso tale termine senza che l'autorità  di controllo si sia espressa, il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.
4. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l’istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004.(4)
5. Nel provvedimento di estinzione la Giunta regionale attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità  o, in mancanza, al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.
6. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'articolo 3. In ogni caso il presente comma non si applica alle istituzioni che non abbiano proceduto alla fusione ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
Titolo II
AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 7.
Autonomia e organizzazione delle ASP.
1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità  di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale) .
2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività  ai princìpi di efficienza, efficacia, economicità  e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.
3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità  alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L'organizzazione e l'attività  delle ASP si conformano:
a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
b) al principio della programmazione delle attività  e dell'idoneità  organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità  alle disposizioni del piano di intervento regionale;
c) al principio di responsabilità  ed unicità  dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità  connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità  dei procedimenti e dell'azione amministrativa.
5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità  per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività  di programmazione delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità  di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 .
6. L'organizzazione e la contabilità  dell'istituzione sono disciplinate, in conformità  alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione o di indirizzo.(5)
7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità  e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.
8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività  delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità  istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità  sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP, nel quadro delle linee guida regionali, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità  e di solidarietà  locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.(6)
10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 207/2001.
10 bis. Per la trasformazione delle ASP in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osservano le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. La trasformazione avviene nel rispetto delle tavole di fondazione.(7)
Art. 7 bis
Sistema di classificazione delle ASP.(8)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, classifica le ASP per classi e categorie, sulla base di oggettivi parametri quali-quantitativi di riferimento che tengono conto in particolare:
a) della tipologia della unità d’offerta;
b) del numero e della tipologia degli assistiti;
c) del numero dei dipendenti in organico e con rapporto convenzionale;
d) della consistenza del patrimonio;
e) delle entrate annue ordinarie effettive.
Art. 8.
Organi di amministrazione delle ASP.
1. Sono organi di amministrazione delle ASP di I classe:(9)
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa;
d) il direttore generale.
Sono organi di amministrazione delle ASP di II classe:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione o di indirizzo, le modalità  di nomina del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.(5)
3. Il consiglio di indirizzo delle ASP è composto da cinque membri così nominati:(10)
a) due componenti nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due componenti nominati dal comune in cui l’azienda ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il presidente;
c) un componente nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
4. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe seconda, secondo la classificazione operata ai sensi dell'articolo 4, comma 42, della l.r. 1/2000, è composto da cinque membri, così nominati:
a) due amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due amministratori nominati dal comune in cui l’azienda ha la propria sede legale;(11)
c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
5. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera c) del comma 4 sono nominati dall'assemblea dei soci.
6. I componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo nominati successivamente all'insediamento restano in carica fino alla scadenza del collegio.(5)
7. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione delle ASP di II classe al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. E' sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.(12)
7 bis. Per le ASP di I classe il presidente è nominato dal consiglio di indirizzo al proprio interno, su designazione del comune, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il presidente convoca e presiede il consiglio di indirizzo e ne stabilisce l’ordine del giorno. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge.(13)
8. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
8 bis. Il consiglio di indirizzo delle ASP di I classe è l’organo di indirizzo e programmazione.(14)
9. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
c) approvare i bilanci e il conto economico;
d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale.
9 bis. Spetta in ogni caso al consiglio di indirizzo:(15)
a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
b) approvare i regolamenti dell’ente e le relative modifiche;
c) approvare i bilanci e il conto economico su proposta del direttore generale;
d) approvare i piani e programmi dell’ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
e) deliberare la dismissione e l’acquisto di beni immobili su proposta del direttore generale;
f) approvare la dotazione organica dell’azienda su proposta del direttore generale;
g) approvare la costituzione e la modificazione delle forme associative ammesse per legge, ivi comprese le fusioni e gli accorpamenti;
h) designare i rappresentanti dell’ente presso altri enti e istituzioni.
10. Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto:
a) l'approvazione delle proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
b) la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni.
11. Nelle aziende aventi natura associativa lo statuto, i bilanci e il conto economico sono deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto medesimo.
12. I requisiti per accedere alle cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e sono certificati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).(16)
13. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo o, in mancanza, dall'autorità  di controllo.(5)
14. Sono incompatibili con le cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c):(17)
a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;
b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
c) i sindaci;
d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
h) colui che ha lite pendente con l'ASP;
i) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede la commissione di controllo di cui all’articolo 15.(18)
16. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000 .
17. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.
18. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di indirizzo determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso l'autorità  di controllo, di cui all'articolo 15, provvede alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.(5)
19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.(19)
Art. 9.
Direttore e gestione delle ASP.
1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità  stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
1 bis. Il direttore generale delle ASP di I classe, di seguito denominato direttore, è il legale rappresentante dell’ente, lo rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. E’ nominato dal consiglio di indirizzo, su designazione del Presidente della Regione d’intesa con il sindaco del comune in cui l’azienda ha la propria sede legale, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.(20)
2. Due o più aziende possono, previa stipulazione di apposita convenzione, nominare un unico direttore che svolga le funzioni gestionali per le aziende convenzionate.(21)
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, determinata mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli altri organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8.(22)
5. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività  lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.
6. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità  di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità  sociale);
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà  vigilata.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 6 si verifichino successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo.(5)
8. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di regione, di presidente di provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità  montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività  concorrenziali con la stessa ASP.
9. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.
10. Le incompatibilità  di cui ai commi 8 e 9 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.(5)
Art. 10.
Personale.
1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.(5)
3. I requisiti e le modalità  di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità  ai principi di buon andamento, imparzialità , efficienza ed economicità  e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
4. Al personale dipendente si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 11.
Bilanci e contabilità.
1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità  analitica per centri di costo e di responsabilità  deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 7, comma 7.
4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione o di indirizzo deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.(5)
5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il termine previsto per l’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche. Il bilancio è comunicato all'autorità  di controllo e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.(23)
7. In caso di inadempimento il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.(24)
8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.
Art. 12.
Patrimonio.
1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività  statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.
3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità .
4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà  dell'ente medesimo.
5. All'atto della trasformazione di cui all'articolo 3, le aziende trasmettono all'autorità  di controllo copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore al 31 dicembre 2001.
6. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni.(25)
7. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
7 bis. Il trasferimento di diritti reali su beni immobili e l’attribuzione di diritti di godimento di natura personale sugli stessi beni sono soggetti a preventiva comunicazione alla commissione di controllo secondo modalità definite dalla Giunta regionale.(26)
Art. 13.
Revisione contabile e controlli interni.
1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità  dell'azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità  di nomina.
2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, previa consultazione degli ordini professionali interessati, determina i compensi dei revisori contabili, tenendo conto della composizione dell'organo di revisione nonché della classe e della categoria di appartenenza dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività  di revisione contabile sia affidato a società  di revisione.
5. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità  dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità  amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità  dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.
Art. 14.
Utilizzo degli utili e copertura delle perdite.
1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività  istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità  previste dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.
2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia all'autorità  di controllo ed alla Giunta regionale.
2 bis. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il direttore generale delle ASP di I classe provvede a darne immediata comunicazione al consiglio di indirizzo, alla commissione di controllo e alla Giunta regionale.(27)
3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, convoca una o più riunioni allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla riunione partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità  di controllo territorialmente competente, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.(28)
4. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia provvede, entro novanta giorni dalla prima riunione di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:(29)
a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
b) formulare al consiglio di amministrazione o di indirizzo proposte per ripianare le perdite;(30)
c) determinare i tempi e le modalità  d'intervento dell'autorità  di controllo in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo ed alle conseguenti comunicazioni da trasmettere alla competente direzione generale della Giunta regionale;
d) sottoporre all'autorità  di controllo i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità  competenti.
5. Il consiglio di amministrazione o di indirizzo dell’ASP approva il documento di ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale.(31)(5)
Art. 15.
Controlli sulle ASP.(32)
1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l’entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.
2. Il controllo è finalizzato a garantire che l’attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Giunta regionale definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di controllo. Nell’esercizio delle sue funzioni, la commissione si avvale della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL.(33)
3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.
4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell’adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente.
5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall’approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell’ente.
6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta, salvo casi eccezionali e complessi debitamente documentati dal commissario in carica. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell'ente amministrato. (34)
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati.
8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all’albo regionale, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
8 bis. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione si provvede con le risorse stanziate annulamente all'UPB 7.2.0.1.184 “Spese generali”.(35)
Art. 16.
Ufficio relazioni con il pubblico.
1. Ciascuna ASP istituisce una unità  funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.
2. L'unità  funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità  ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.
Art. 17.
Liquidazione ed estinzione delle ASP.
1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità  di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
2. L'autorità  di controllo verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.
4. Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l’azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.(36)
5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
6. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'articolo 21 del d.lgs. 207/2001, in quanto non contrastanti con il principio di libertà  dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato secondo le competenze stabilite dallo Statuto entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima.(37)
3. Alle ASP si applicano le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Alle nomine e designazioni di competenza regionale non si applicano le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), ad eccezione degli articoli 5 e 12.
4. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.
5. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s'intende fatto alle "aziende di servizi alla persona".
6. Nelle more della formazione dell'albo regionale dei direttori delle ASP, di cui all'articolo 9, i direttori sono scelti tra i soggetti risultati idonei ad assumere l'incarico di direttore di ASL, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) , o tra i segretari-direttori delle preesistenti IPAB. Tali incarichi decadono all'atto della nomina del direttore ai sensi dell'articolo 9.
7. L'uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP" è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.
8. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.
9. Le modalità  di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 11, comma 7, e 17, comma 3, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.
10. In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente. In mancanza provvede l’autorità di controllo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L’autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina.(38)
11. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.
12. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all’articolo 3 e comunque non oltre il 30 ottobre 2003.(39)
13. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. [Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già  in servizio.](40)
14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15.(41)
Art. 19.
Abrogazioni e modifiche.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 33, ad esclusione dell'ultimo periodo, e 58, lettera c), limitatamente alle parole "o dell'estinzione delle IPAB" dell'articolo 4 della l.r. 1/2000(42);
b) le leggi regionali 27 marzo 1990, n. 21 (Norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB))(43) e 27 marzo 1990, n. 22 (Adeguamento delle norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990)(44);
c) il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della Regione e successive modificazioni e integrazioni")(45).
2. Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 4, comma 1:
a) sono abrogati i commi dal 21 al 32, dal 34 al 37, 38 limitatamente alle parole "Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive modifiche ed integrazioni", 40, 41, 47, 50, lettera b), limitatamente alle parole "e del comune di Milano", 51, 54 e 59 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000(42);
c) è abrogata la legge regionale 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all'articolo 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'indennità  di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB)(47);
d) il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/1997(48)è così sostituito:
"7. Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità  d'offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate nonché l'attività  di vigilanza prevista dal co dice civile sugli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private. Esercitano inoltre l'attività  di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione, rispettivamente, nel registro regionale del volontariato, nei registri regionali e provinciali delle associazioni, nel registro regionale delle associazioni di solidarietà  familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di cui all'articolo 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP)".
Art. 20.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, lett. c) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. j) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
32. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 3 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
40. La Corte costituzionale, con sentenza n. 411/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
42. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
43. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 1990, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 1990, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
45. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
46. Si rinvia alla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. Si rinvia alla l.r. 26 settembre 1992, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
48. Si rinvia alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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