Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

TITOLO I
OGGETTO
Art. 1
PARTE I
DEI TRASPORTI IN GENERALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Finalità e ambiti di intervento. Classificazione dei servizi.
Art. 2
Art. 3
Capo II
Ripartizione delle funzioni
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Capo III
Organizzazione del trasporto e della mobilità
Sezione I
Programmazione
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Sezione II
Organi di consultazione e di garanzia
Art. 16
Art. 17
TITOLO II
INTERVENTI DI SETTORE
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
TITOLO III
SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE
Capo I
Tariffe
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
(Disposizioni per i servizi ferroviari)
(Art. 7-ter, l.r. 1/02)(2)
1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.
2. I gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.
4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.
5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.
6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.
7. Il presente articolo si applica a tutti i titoli di viaggio obbligatori, come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 28.
8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.
Capo II
Agevolazioni tariffarie
Art. 31
(Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico)
(Art. 8, l.r. 1/02)(2)
1. A decorrere dal 1º agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:
a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al 67 per cento;
d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
f) i sordi in possesso di certificato relativo alla condizione di sordità ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordi);
g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
2. A decorrere dal 1º agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani e stranieri invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100 per cento, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
3. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100 per cento sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80 per cento.
4. A decorrere dal 1º agosto 2004, hanno diritto ad usufruire della riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:
a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento e sino al 99 per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne;
c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.
5. La Giunta regionale definisce la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 4, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.
6. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciute ai soggetti di cui al comma 4 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
7. A decorrere dal 1º agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'articolo 28, comma 6, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
8. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 7 sono estesi, a decorrere dal 1º agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.
9. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLA PARTE I
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
PARTE II
DEI SINGOLI SERVIZI E MODALITA' DI TRASPORTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI SU GOMMA E SU FERRO
Art. 40
Art. 41
Art. 42
TITOLO II
SERVIZI SU GOMMA
Capo I
Servizi di linea
Art. 43
Art. 44
Capo II
Servizi non di linea
Art. 45
Art. 46
(Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi)
(Art. 2, l.r. 20/95)(3)
1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;
b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;
c) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all'articolo 52, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla, progressiva o entrambe con validità nelle aree e nelle zone medesime.
2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
(Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti)
(Art. 6, l.r. 20/95)(3)
1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.
2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.
Art. 51
(Programmazione dei servizi)
(Art. 7, l.r. 20/95)(3)
1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare l' integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.
3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.
4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale.
5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.
6. Periodicamente, la Giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 2.
Art. 52
(Zone di intensa conurbazione)
(Art. 8, l.r. 20/95)(3)
1. La Giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, individua le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o da scali aeroportuali di cui alla DGR n. 35836 del 2 agosto 1988.
2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 124, la Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, diretta ad assicurare:
a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;
f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radiotaxi con copertura integrale di tutta la zona;
i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.
3. La convenzione di cui al comma 2è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al comma 1 i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarico nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla, progressiva o sia multipla che progressiva con validità sull'intera zona.
5. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato.
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
(Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali)
(Art. 14, l.r. 20/95)(3)
1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione provinciale di cui all'articolo 56, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda deve essere redatta su carta legale e presentata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 54.
3. L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria).
Art. 58
(Prove d'esame)
(Art. 15, l.r. 20/95)(3)
1. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
2. Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.
4. Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 59
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo si fa riferimento alla legge 21/1992, nonché ai principi della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Capo III
Trasporto ciclo-motoristico
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Capo IV
Trasporti eccezionali
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
TITOLO III
TRASPORTO FERROVIARIO
Capo I
Servizi su ferro
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Capo II
Ferrovie in concessione - partecipazione della Regione a FNM s.p.a.
Art. 78
Art. 79
TITOLO IV
TRASPORTO LACUALE E FLUVIALE
Capo I
Disposizioni comuni
Sezione I
Demanio lacuale e fluviale
Art. 80(4)
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 87 bis
Art. 87 ter
Art. 87 quater
Sezione II
Navigazione sui laghi
Art. 88
(Navigazione pubblica di linea sui laghi)
(Art. 24-bis, l.r. 22/98)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
Capo II
Disposizioni particolari per alcuni laghi lombardi
Sezione I
Laghi Maggiore, di Como e di Garda
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Sezione II
Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda
Art. 92
(Finalità)
(Art. 1, l.r. 20/94)(6)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.p.r. 616/1977 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
2. Nei successivi articoli della presente sezione le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.
Art. 93
(Efficacia delle disposizioni)
(Art. 2, l.r. 20/94)(6)
1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite negli articoli da 96 a 121, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.
2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.
Art. 94
(Comitato permanente d'intesa)
(Art. 3, l.r. 20/94)(6)
1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione degli eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre quando lo richiedono tre dei componenti.
Art. 95
(Consulenza esterna)
(Art. 4, l.r. 20/94)(6)
1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.
Art. 96
(Aree del demanio lacuale)
(Art. 5, l.r. 20/94)(6)
1. In attuazione dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 97
(Utilizzo del demanio lacuale)
(Art. 6, l.r. 20/94)(6)
1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano, gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
a) la individuazione e la delimitazione delle:
1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;
2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;
b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.
Art. 98
(Ormeggi e ancoraggi)
(Art. 7, l.r. 20/94)(6)
1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti sulla base degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97 e della specifica legislazione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai comuni.
Art. 99
(Aree demaniali portuali di terra)
(Art. 8, l.r. 20/94)(6)
1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvedono nel quadro degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97.
2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.
Art. 100
(Divieto di occupazione)
(Art. 9, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.
Art. 101
(Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri)
(Art. 10, l.r. 20/94)(6)
1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono introitati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.
Art. 102
(Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria)
(Art. 11, l.r. 20/94)(6)
1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 98, 99 e 101 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 97.
Art. 103
(Protezione della fascia costiera)
(Art. 12, l.r. 20/94)(6)
1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.
2. La fascia di protezione di cui al comma 1è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.
Art. 104
(Divieti di navigazione)
(Art. 13, l.r. 20/94)(6)
1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri trecento.
3. Sono infine vietati l'ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.
Art. 105
(Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione)
(Art. 14, l.r. 20/94)(6)
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.
Art. 106
(Ambito di applicazione)
(Art. 15, l.r. 20/94)(6)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 103, 104 e 105 non si applicano alle seguenti unità:
a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria 'A', residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.
Art. 107
(Norme di comportamento di navigazione)
(Art. 16, l.r. 20/94)(6)
1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela devono tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.
Art. 108
(Manutenzioni e rifornimenti)
(Art. 17, l.r. 20/94)(6)
1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.
Art. 109
(Scarico di rifiuti)
(Art. 18, l.r. 20/94)(6)
1. In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.
2. È vietato scaricare in acqua residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.
Art. 110
(Sci nautico)
(Art. 19, l.r. 20/94)(6)
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.
Art. 111
(Impiego delle tavole a vela)
(Art. 20, l.r. 20/94)(6)
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo se l'unitàè convenientemente armata.
4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
Art. 112
(Immersioni)
(Art. 21, l.r. 20/94)(6)
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
Art. 113
(Balneazione)
(Art. 22, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.
Art. 114
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici)
(Art. 23, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato:
a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;
d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.
Art. 115
(Manifestazioni sportive)
(Art. 24, l.r. 20/94)(6)
1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.
2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente sezione.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Lombardia.
Art. 116
(Norme di comportamento degli utenti)
(Art. 25, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. È vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.
Art. 117
(Rumori molesti)
(Art. 26, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a venti metri di distanza.
Art. 118
(Segnaletica)
(Art. 27, l.r. 20/94)(6)
1. Gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.
Art. 119
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115, è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 della presente sezione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 689/1981 e delle leggi regionali vigenti.
Art. 120
1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente sezione è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.
5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'articolo 94 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della presente sezione.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.
Art. 121
(Norma di rinvio)
(Art. 30, l.r. 20/94)(6)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente sezione si applicano le norme in materia di navigazione interna.
Capo III
Navigazione sul fiume Po
Sezione I
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
Art. 122
Art. 123
TITOLO V
NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO
Art. 124
(Servizi di collegamento con gli aeroporti)
(Art. 25, l.r. 22/98)
1.
2.
3.
4.
5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 8 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei medesimi comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 8, prestano servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La convenzione tra l'altro regola:(7)
a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e quello comunale;
g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza;
h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale di cui alla legge 21/1992.
6.
7.
8.
Art. 125
Art. 126
Art. 127
TITOLO VI
MODALITA' DIVERSE DI TRASPORTO
Art. 128
TITOLO VII
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Capo I
Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone.
Art. 129
(Finalità)
(Art. 1, l.r. 2/82)(8)
1. Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, la Regione ammette ai contributi di esercizio di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) gli enti e le imprese di trasporto produttrici, ai sensi della normativa vigente, di servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo e periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione degli autoservizi di gran turismo e dei servizi con spese a totale carico del committente.
2. Per servizi di trasporto con spese a totale carico del committente si intendono i servizi di cui al comma 1 che, pur avendo le caratteristiche enunciate, sono rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti, omogenei per fascia di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici ed altre categorie assimilabili.
Art. 130
(Modi e categorie di trasporto)
(Art. 2, l.r. 2/82)(8)
1. Ai fini di cui al presente Capo, i modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:

Modi di trasporto
Categorie di trasporto
automobilistici:
- servizi di linea viaggiatori
impianti fissi:
- servizi ferroviari metropolitani
- servizi tranviari
- servizi filoviari
- servizi ferroviari
- servizi funicolari
- servizi funiviari
di navigazione interna:
- servizi lacuali

Art. 131
(Erogazioni)
(Art. 5, l.r. 2/82)(8)
1. Il dirigente competente approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio determinati ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 43, comma 13, agli enti ed alle imprese di cui all'articolo 129 sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamenti annui.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed aziende erogatrici dei servizi di trasporto.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del dirigente competente, in via anticipata mensile, direttamente agli enti ed imprese di trasporto.
Art. 132
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)
(Art. 7, l.r. 2/82)(8)
1. I contributi di esercizio sono concessi a favore degli enti ed imprese erogatrici di servizi di trasporto, i quali:
a) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
2. Gli enti e le imprese di cui al comma 1 presentano domanda di contributo a province e comuni, che la inoltrano alla Regione.
Art. 133
(Linee di montagna)
(Art. 8, l.r. 2/82)(8)
1. Sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano, che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;
b) la pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capolinea sia superiore al 3 per cento.
Art. 134
(Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze)
(Art. 2, l.r. 19/89)(8)
1. L'ammissibilità ai contributi del fondo nazionale trasporti di nuove percorrenze o di variazioni in aumento di quelle già concesse è dichiarata dall'ente concedente con deliberazione che deve indicare le risorse per fare fronte alle nuove spese, ivi compreso il riferimento:
a) a risparmi contributivi per riduzione dei servizi concessi;
b) a specifici finanziamenti disposti dall'ente concedente sul proprio bilancio.
2. Non sono comunque riconoscibili ai fini contributivi maggiori percorrenze per esercizi finanziari anteriori a quello in cui viene adottato il provvedimento.
Art. 135
(Procedure di erogazione e modalità di assegnazione)
(Art. 3, l.r. 19/89)(8)
1. Le anticipazioni di cui all'articolo 131 sono erogate mensilmente in via ordinaria entro il giorno dieci del mese di riferimento nella misura pari a quella del mese precedente a parità di servizio globalmente concesso ed effettuato.
2. Le anticipazioni sono ridotte eventualmente, rispetto all'esercizio precedente, della stessa misura percentuale di riduzione del Fondo nazionale trasporti esercizio quota di competenza della Regione Lombardia.
Art. 136
(Regimi particolari)
(Art. 5, l.r. 19/89)(8)
1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 43, comma 13, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero-Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo Alta, Bergamo Alta-San Vigilio e il servizio funicolare Motta-Campodolcino.
2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla regione previo risanamento, in applicazione del secondo comma dell'articolo 98 del d.p.r. 616/1977 e con la debita dotazione finanziaria.
Art. 137
(Velocità commerciale)
(Art. 6, l.r. 19/89)(8)
1. Con decorrenza 1 gennaio 1989 la velocità commerciale è calcolata come segue:
V.C.L.=P.E.:T.L.
V.C.L.=velocità commerciale in una linea espressa in km/h
P.E.=totale delle percorrenze autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla linea (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio e cioè non abilitate al trasporto passeggeri)
T.L.=tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con esclusione di tutti i tempi di sosta all'inizio e al termine della corsa.
V.C.A.R.U.=P.E.R.U.:T.L.R.U.
V.C.A.R.U.=velocità commerciale aziendale reti urbane espressa in km/h
P.E.R.U.=totale percorrenze annue autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla rete (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio cioè non abilitate al trasporto passeggeri)
T.L.R.U.=tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con l'esclusione di tutti i tempi di sosta autorizzati per l'espletamento del previsto orario cadenzato approvato dall'ente concedente.
V.C.A.=sommatoria P.E.+sommatoria P.E.R.U:sommatoria T.L.+sommatoria T.L.R.U.
V.C.A.=velocità commerciale aziendale espressa in km/h
sommatoria P.E.=sommatoria di tutte le percorrenze di linea P.E. come sopra determinate
sommatoria P.E.R.U.=sommatoria di tutte le percorrenze di reti urbane P.E.R.U. come sopra determinate
sommatoria T.L.=sommatoria di tutti i tempi T.L. come sopra determinati
sommatoria T.L.R.U.=sommatoria di tutti i tempi T.L.R.U. come sopra determinati.
Per le linee interurbane le percorrenze chilometriche e i tempi sono quelli risultanti dagli orari approvati dall'ente concedente.
2. In sede di determinazione della velocità commerciale occorre conteggiare analiticamente il tempo impiegato per effettuare le percorrenze delle singole tratte delle corse. Gli orari di esercizio dei servizi dai quali si ricavano le velocità commerciali devono essere articolati in modo da tener conto dell'influenza sui tempi di percorrenza delle condizioni del traffico presenti nei diversi periodi dell'anno, della settimana e del giorno.
3. Gli enti ed imprese devono comunicare all'ente concedente per il calcolo del contributo di esercizio, le velocità commerciali dei servizi calcolate come sopra indicato.
Art. 138
(Finanziamenti regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale)
(Art. 11, comma 3, art. 13, commi 2 e 3, art. 17, comma 2, l.r. 13/95)(8)
1. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, definiti in applicazione del modello di cui alle tabelle A, B, e C, contenute nell'allegato C alla presente legge, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti come sopra, non è, a parità di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani.
2. Sino all'efficacia dei contratti di servizio il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente legge è individuato in 38.734 euro annui.
3. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di trasporto urbano è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla D.G.R. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio L.R. 2 gennaio 1982, n. 2 a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone. I semestre 1996 integrazione regionale e quote II semestre 1996). Le variazioni in aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili ai sensi della presente disposizione.
4. Le risorse finanziarie definite nella tabella f) allegata alla D.G.R. 14281 del 7 giugno 1996, per il trasporto pubblico urbano in Lombardia, relativamente alla quota assegnata all'Azienda trasporti milanese sono rimodulate con provvedimento della Giunta regionale e previo accordo con il comune di Milano, tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese.
5. Gli eventuali residui dei fondi già finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993 sono destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.
Art. 139
(Regime fiscale dei contributi di esercizio)
(Art. 8 l.r. 3/97)(8)
1. I contributi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 138, commi da 1 a 4, sono disciplinati, per gli aspetti fiscali, dall'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
Art. 140
(Contributi derivanti da variazioni dei tassi dei mutui)
(Art. 4, l.r. 29/96)(8)
1. Le eventuali somme derivanti dalle variazioni dei tassi dei mutui già accesi dalla Regione in riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono assegnate alle aziende di trasporto pubblico locale quale contributo a concorso ripiano disavanzi di esercizio (anni 1987-1993).
Art. 141
(Piano di riassorbimento finanziario regionale)
(Art. 9, l.r. 29/96)(8)
1. I disavanzi residui, dopo gli interventi previsti dal piano di riassorbimento finanziario regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del d.l. 98/1995, rimangono a carico delle aziende e degli enti locali proprietari, i quali sono tenuti a redigere e notificare alla Giunta regionale il piano finanziario di riassorbimento di detti disavanzi residui.
Art. 142
(Recupero dei contributi erogati)
(Art. 11, l.r. 29/96)(8)
1. I contributi erogati ai sensi del d.l. 98/1995 sono soggetti a recupero da parte della Giunta regionale nei modi e nei termini previsti dall'a rticolo 1, commi 9 e 10, del medesimo d.l. 98/1995, con rivalsa sulle spettanze a qualsiasi titolo erogate dalla Giunta regionale, nel limite di un decimo dei contributi percepiti per ciascun anno ai sensi del medesimo decreto legge, relativamente alle aziende che, nei termini stabiliti, non hanno adempiuto alle prescrizioni previste dal medesimo articolo 1, commi 9 e 10.
2. Relativamente alle aziende tenute alla notificazione alla giunta regionale del piano di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al comma 1 dell'articolo 141, il contributo erogato è soggetto a recupero, nei limiti di un decimo per ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1, qualora al 31 dicembre 1997 i soggetti proprietari non abbiano provveduto all'intera copertura del disavanzo residuo oggetto del piano finanziario di riassorbimento.
3. I contributi sono riattribuiti all'azienda interessata qualora il soggetto proprietario certifichi l'avvenuta copertura dei disavanzi oggetto del piano finanziario di riassorbimento di cui al comma 1 dell'a rticolo 141. Detta certificazione deve intervenire entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal primo atto di recupero.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 143
Art. 144
Art. 145

ALLEGATO A(9)

NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
2. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 4 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi r.r. 10 giugno 2014, n. 4. Torna al richiamo nota
3. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 2 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
4. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, vedi anche l'art. 64, comma 5 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. L'articolo è stato definitivamente abrogato dall'art. 62, comma 2 del r.r. 27 ottobre 2015, n. 9. Torna al richiamo nota
5. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, vedi anche l'art. 64, comma 5 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 62, comma 2 del r.r. 27 ottobre 2015, n. 9. Torna al richiamo nota
6. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 6 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
7. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente comma resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 3 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi r.r. 8 aprile 2014, n. 2. Torna al richiamo nota
8. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 7 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
9. La legge è stata abrogata dall’art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, vedi anche l'art. 64, comma 5 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Le tabelle A, B e C dell'allegato A sono state definitivamente abrogate dall'art. 62, comma 2 del r.r. 27 ottobre 2015, n. 9. Torna al richiamo nota
10. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia l'allegato C resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 7 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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