LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 56.
Procedure.
1. Fermo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all’accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui all’articolo precedente provvedono altresì i funzionari regionali all’uopo incaricati dal dirigente della competente struttura regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.(4)
2. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono all’espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
3. I soggetti di cui al primo e al secondo comma possono, ai fini di accertamento, accedere alle proprietà private e pubbliche per procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti.
4. Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime.(26)
NOTE:
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 105 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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