LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 30.
Danno ambientale di minima entità.
1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l’ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.
2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a L. 50.000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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