LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 31.
Competenza per l’irrogazione delle sanzioni.
1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge:
a) nei parchi regionali, all’ente gestore del parco;(120)
b) nelle riserve naturali, all’ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma;
c) nei monumenti naturali, all’ente che provvede alla loro tutela;
c bis) nei siti di Rete Natura 2000, ai relativi enti gestori.(121)
3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l’irrogazione delle medesime; l’autorità competente dispone comunque, ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione.
NOTE:
120. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 4 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
121. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. n) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
122. La lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente abrogata dall'art. 10, comma 5 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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