LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 32.
Segnaletica.
1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle.(124)
2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti.
NOTE:
124. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 6 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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