LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 1.
Finalità.
1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 99 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244 CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione di Berna del 19 novembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
2. La fauna selvatica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 157/92, è patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell’art. 3 dello Statuto, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.
4. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell’allegato I delle citate direttive.
5. La presente legge si prefigge l’obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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