LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 23.
Norma finanziaria.
1. Sono istituite per memoria le UPB 5.0.4.0.3.348 "Fondi immobiliari", per la costituzione di fondi immobiliari e per la sottoscrizione di quote, di cui all’articolo 2, e l’UPB 5.0.4.0.2.349 "Gestione fondi immobiliari", per la gestione dei fondi immobiliari costituiti presso Finlombarda Gestioni SGR, di cui all’articolo 2, alle cui autorizzazioni di spesa si darà seguito con provvedimento successivo.
2. Per il contributo annuale di gestione in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 103.291,38.
3. Agli oneri relativi al contributo di cui all’articolo 5 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.4.2.93 "Organismi no profit".
4. Il contributo di cui al comma 2è determinato, a decorrere dall’anno 2005 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
5. Alle spese relative all’incremento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività di cui all’articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane", per gli anni 2004 e successivi.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di variazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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