Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 106 bis
(Cessione e affido)(401)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all’articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all’articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all’articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all’adozione, l’animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all’adottante il diritto di restituzione dell’animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L’iter dell’adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell’adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell’animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell’affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell’animale al rifugio, su semplice richiesta.
NOTE:
401. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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