Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 129
(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)
1. Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, sono istituiti i seguenti registri di patologia:
a) registro tumori;
b) registro malattie rare;
c) registro dialisi e trapianto;
d) registro stroke;
e) registro infarto miocardico acuto;
f) registro mortalità - raccolta dati a fini statistici;
g) registro dei referti di anatomia patologica;
h) registro delle malattie neurologiche degenerative;
i) registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
j) registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
k) registro referti oncologici e oncoematologici;
l) registro epinetwork;
m) registro rete udito;
n) registro sindrome della morte improvvisa infantile;
n bis) registro malattie ematologiche.(408)
2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.
NOTE:
408. La lettera è stata aggiunta dall'art. 16, comma 1, lett. g) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi