Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 14
(Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).
2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;
b) piano finanziario dell'intervento progettato;
c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla l. 266/97 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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