Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 64
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)(82)è abrogata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, restano in vigore gli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della l.r. 11/2009.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 5, resta in vigore l'articolo 124, comma 5, della l.r. 11/2009.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, restano in vigore gli articoli 30 e 31 della l.r. 11/2009.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 3, restano in vigore gli articoli 80 e 88, comma 10, e l'allegato A della l.r. 11/2009.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della l.r. 11/2009.
7. Fino all'efficacia dei contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, restano in vigore gli articoli da 129 a 142 e l'allegato C della l.r. 11/2009.
8. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dal comma 1.
9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(83), sono abrogate le parole ', previo parere della Consulta della mobilità e dei trasporti'.
10. L'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011)(84)è abrogato.
11. La legge regionale 6 novembre 2009, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 'Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti' - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali)(85)è abrogata.
11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.(86)
NOTE:
82. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
83. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
84. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
85. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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