Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 63(43)
(Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell’abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.
3. L’abilitazione di cui al comma 2è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.
4. Rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell’aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021”.
5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2.
NOTE:
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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