Legge Regionale 23 novembre 2016 , n. 29

Lombardia è ricerca e innovazione

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29

Art. 3
(Foro regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. E' istituito il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato 'Foro'.
2. Il Foro svolge funzioni consultive, propositive e informative. In particolare:
a) contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico sull'impatto sul tessuto socio-economico degli avanzamenti tecno-scientifici, attraverso il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione compresi i cluster, i parchi tecnologici e gli IRCCS, favorendo lo scambio di opinioni anche tra portatori di differenti interessi;
b) elabora pareri e proposte alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, anche sulla base delle informazioni degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, per la redazione del programma strategico di cui all'art. 2, comma 2;
c) fornisce alla Giunta regionale indicazioni utili per stabilire criteri, priorità e strategie di intervento;
d) definisce ambiti e metodi di partecipazione pubblica relativamente agli avanzamenti tecnico-scientifici e in generale ai fenomeni di innovazione potenzialmente implicanti un impatto rilevante sulla società e sull'economia;
e) valuta e monitora i mutamenti di sensibilità e opinione della società rispetto a tematiche tecnico-scientifiche e informa sull'esito di tali valutazioni;
f) monitora la compliance sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e critiche ed elabora proposte e indirizzi per le politiche di gestione e governance della sicurezza digitale;
g) si confronta con le istituzioni per la ricerca e l'innovazione nazionali e internazionali;
h) contribuisce a diffondere il trasferimento dei risultati della ricerca all'attività economica, proponendo alla Giunta regionale anche interventi mirati a sostegno della ricerca applicata nelle micro e piccole imprese che investono in progetti di sviluppo sostenibile e responsabile, anche delle micro e piccole imprese, e al miglioramento della qualità dei servizi alle persone.
3. Il Foro è un organismo indipendente composto da dieci membri nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente, tra esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica a carattere internazionale.
4. Il Foro elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza, in sinergia e con il coinvolgimento del Comitato Etico di riferimento laddove esistente, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto amministrativo della direzione generale competente per materia.
5. Il Foro resta in carica tre anni. A ciascun componente del Foro spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale. Con proprio provvedimento la Giunta disciplina inoltre il funzionamento del Foro e dispone in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate all'esercizio di tali funzioni.
6. Il Foro presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e cura la diffusione dei risultati delle valutazioni compiute anche attraverso open data.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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