Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 3
(Titolo professionale)
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.
2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
3. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.(3)
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della l. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell'autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta.
NOTE:
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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